Quali sono le regole da seguire?
Quali sono i controlli a cui si è sottoposti e per quanto tempo?
Quali rischi per l’imprenditore?

Abbiamo deciso di intervistare tre tra i più importanti consulenti e enti certificatori del settore
che risponderanno a queste e altre domande per fare chiarezza su uno degli argomenti più interessanti e meno chiari dell’ultimo periodo
.

Leggi le risposte qui di seguito e non esitare a contattarci per maggiori dettagli.

Gli esperti intervistati

Ing. Fausto Ceolini

Ingegnere con master CUOA e certificazione Black Belt Lean Six Sigma.

Esperto e Perito Industria 4.0.

Consulente e temporary manager già direttore generale/operativo in medie aziende grafiche e direttore tecnico di quotidiani, esperto in premedia, stampa digitale, direct mail, quotidiani.

Presidente giuria degli Oscar della stampa.

Socio fondatore di Business Angels Verona.

Dott. Edoardo Segù

Dottore in scienze aziendali, organizzazione e management

da oltre 15 anni nel mondo della consulenza aziendale, nel supportare principalmente PMI e large companies, nell’adozione di strumenti di finanza agevolata, fundraising e/o agevolazioni pubbliche a supporto di progetti di sviluppo, investimento, innovazione e internazionalizzazione.

Project manager certificato ePMQ®, opera attivamente in diversi progetti di Ricerca&Innovazione finanziati da programmi diretti e indiretti della Commissione Europea

Dopo 10 anni di consulenza per una delle boutique storiche del settore agevolazioni in Italia (Villani&Partners), ha recentemente fondato GROWTH Srl

Ing. Francesco Marcheluzzo

Ingegnere iscritto nell’elenco degli Innovation Manager, certificazioni DNV Auditor Industria 4.0 e ISO 27001.

Esperto e Perito Industria 4.0.

Coordinatore della Commissione Industria 4.0 dell’Ordine degli Ingegneri di Verona

Ing. Fausto Ceolini –  Ing. Francesco Marcheluzzo

“L’Italia ha sviluppato un Piano Nazionale Industria 4.0 ora Transizione 4.0 (dal 2020) a supporto della competitività delle imprese e degli investimenti innovativi con varie misure di sostegno. L’industria 4.0 scaturisce dalla quarta rivoluzione industriale. Possiamo descriverla come l’adozione di tecnologie digitali capaci di aumentare l’interconnessione e la cooperazione delle risorse (asset fisici e macchine, persone e dati) usate nei processi operativi, sia interne alla fabbrica sia distribuite lungo la catena del valore.
La ratio del Piano Nazionale Impresa 4.0 non è quella di incentivare l’acquisto di macchinari, ma quella di innescare un reale processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, passando (anche) per l’acquisto di macchine e impianti operanti in una logica 4.0 ovvero capaci di colloquiare efficacemente con il sistema informativo di fabbrica. È nata con lo scopo di rendere le aziende più competitive e flessibili grazie a tecnologie abilitanti e il rischio è che l’imprenditore faccia il minimo per prendere gli incentivi senza trasformare l’azienda in 4.0. La soluzione è adottare un MES che permetta l’interconnessione delle macchine, la digitalizzazione dei processi e la gestione in tempo reale della fabbrica.”

Dott. Edoardo Segù

“Il 13 gennaio 2022 è stato pubblicato dalla Commissione europea, uno studio sul tema “Industria 5.0”. Il nuovo studio, auspica che l’industria europea assuma un ruolo centrale per una trasformazione sistemica che sia finalizzata al benessere planetario. Inoltre, spinge a un impegno più forte delle politiche europee nella trasformazione dell’attuale paradigma economico, e indica una serie di misure di sostegno correlate, quali un governo 5.0 che sia abilitativo del processo trasformativo di Industria 5.0. Sarà quindi fondamentale per le imprese mettere a sistema queste logiche per il futuro e investire per creare un ambiente che possa permettergli di proseguire il proprio sviluppo consolidando in modo “sicuro” le implicazioni del mondo 4.0, al fine di accogliere il 5.0. Al fine di incontrare questo sviluppo è importante non solo affrontare un processo di crescita e investimento oggi, ma identificare una procedura che permetta di analizzare i futuri investimenti ex ante.”

Ing. Fausto Ceolini –  Ing. Francesco Marcheluzzo

“La Circolare 4/E del 30/03/2017, redatta dall’Agenzia delle Entrate con il contributo del MISE, prevede che, per fruire degli incentivi fino ad un certo importo (500.000€ fino al 2019 con l’iperammortamento, ridotto poi a 300.000€ dal 2020 con il Piano Transizione 4.0 per il Credito d’Imposta) è sufficiente un’autocertificazione, altrimenti serve una perizia di un professionista abilitato o un’Attestazione di conformità di un Ente accreditato. Spesso le aziende, non avendo competenza sui requisiti obbligatori da soddisfare, richiedono una perizia anche per valori in cui basterebbe un’autocertificazione.”

Dott. Edoardo Segù

“La norma prevede che per gli importi >300.000 euro sia obbligatoria l’attestazione da parte di un soggetto terzo abilitato, che ne attesti la rispondenza ai requisiti. La tendenza dell’impresa, per la nostra esperienza, è quella di adottare questo tipo di approccio anche per importi inferiori, non solo per un discorso di responsabilità, ma anche per poter correttamente perimetrare il bene e sezionare l’investimento nelle varie aliquote previste dalla norma. In secondo luogo anche per controverificare eventuali dichiarazioni del fornitore.”

Ing. Fausto Ceolini –  Ing. Francesco Marcheluzzo

“In base alla Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 394/2021 “il rispetto delle 5+2/3 caratteristiche tecnologiche e del requisito dell’interconnessione, dovranno essere mantenute in essere per tutto il periodo di godimento dei benefici 4.0 e dovrà essere cura dell’impresa beneficiaria documentare, attraverso un’adeguata e sistematica reportistica, il mantenimento, per tutto il periodo di fruizione dei benefici, delle caratteristiche e dei requisiti richiesti.” Per dimostrare ciò, la presenza di un MES è un valido supporto perché tutti i lavori sono registrati automaticamente. “

Dott. Edoardo Segù

“Al fine di usufruire dei contributi per i macchinari acquistati o da acquistare con la normativa Transizione 4.0, è importante sapere che è obbligatorio eseguire correttamente le direttive indicate dall’Agenzia delle Entrate che censisce tutti i beneficiari. Il 23 luglio 2021, quest’ultima ha pubblicato la Circolare 9/E, in cui si chiarisce l’obbligo di mantenimento delle caratteristiche dei requisiti richiesti, per tutto il periodo di fruizione dei benefici, dunque per non meno di tre anni. Tale principio vale anche per le versioni precedenti dell’agevolazione (tra cui gli iper ammortamenti), e sarà verificabile da AdE attraverso la verifica di come e quando è stato utilizzato il sistema “in 4.0”.”

Ing. Fausto Ceolini –  Ing. Francesco Marcheluzzo

“In base alla Circolare 4/E del 30/03/2017 e la Circolare n.31 del 23/12/2020, l’Agenzia delle Entrate è incaricata di effettuare i controlli finalizzati a verificare la sussistenza delle condizioni di accesso al beneficio e, qualora si rendano necessarie valutazioni di carattere tecnico, può richiedere al Ministero dello sviluppo economico di esprimere il proprio parere. Se, a seguito dei summenzionati controlli, viene accertato che le spese sostenute non sono ammissibili al credito d’imposta, il relativo atto di recupero dovrà essere notificato entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo in compensazione.
Il comma 195 dell’articolo 1 della citata legge n. 160 del 2019 dispone che “Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi delle relative leggi di bilancio”.”

Dott. Edoardo Segù

Le agevolazioni possono essere verificate entro 8 anni dalla data di fruizione dell’ultima quota di contributo, nel caso in cui l’amministrazione finanziaria contesti la fruizione di credito “inesistente”; entro i 5 anni qualora il credito venga contestato come “non spettante”. La duplice casistica delineata deriva dalla necessità di tenere in considerazione la differente “gravità” della condotta del contribuente. La fattispecie di credito d’imposta “non spettante” si presenta quando il credito d’imposta è “esistente” ma l’utilizzo avviene in misura superiore al spettante o vi è una violazione nelle modalità di utilizzo; per contro, ci troviamo in una fattispecie di credito “inesistente” qualora il contribuente, oltre ad ometterne l’indicazione nei modelli dichiarativi e non predisporre la documentazione idonea, il credito è privo, in tutto o in parte, dei suoi presupposti costitutivi (ad esempio l’interconnessione del bene). È estremamente importante quindi approcciare la pratica, soprattutto nelle azioni di revamping, in modo olistico e sincronizzato sia lato tecnico, che amministrativo-fiscale.”

Ing. Fausto Ceolini –  Ing. Francesco Marcheluzzo

“Secondo la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 31 del 23 dicembre 2020 nelle ipotesi di contestazione di crediti inesistenti trova applicazione la sanzione di cui all’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo n. 471 del 1997 secondo cui “Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute è applicata la sanzione dal cento al duecento per cento della misura dei crediti stessi…”. I rischi per l’imprenditore perciò sono la revoca delle agevolazioni e una sanzione che potrebbe ledere anche l’immagine dell’azienda. “

Dott. Edoardo Segù

In caso di credito “inesistente” la sanzione è dal 100% al 200% del credito utilizzato, senza possibilità di definizione agevolata, rateizzazione o ravvedimento operoso. In caso di credito “non spettante” la sanzione è del 30% con possibilità di ravvedimento/rateizzazione. In entrambi i casi, si presenta una rilevanza penale nell’evenienza in cui viene compensato un credito d’imposta non dovuto superiore a 50mila euro, anche se, nella fattispecie di credito d’imposta “non spettante” tale situazione può essere sanata..”

Ing. Fausto Ceolini –  Ing. Francesco Marcheluzzo

“Con il Decreto aiuti o Decreto energia, approvato il 2 maggio 2022 dal Consiglio dei Ministri e pubblicato in Gazzetta Ufficiale come Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50, il Governo interviene negli investimenti in beni immateriali 4.0, acquistati dal 1° gennaio 2022, elevando l’agevolazione dal 20% al 50%. Dal 2023 fino al 2025 ritornerà al 20%. L’obiettivo è quello di cui abbiamo già parlato all’inizio ovvero di innescare un reale processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese. Dal 2020, con il piano Transizione 4.0, per agevolare il software, che rientra nell’allegato B, non è più necessario abbinare l’acquisto di un macchinario. Serve comunque un’autocertificazione (fino a 300.000 €), una Perizia Asseverata o un’Attestazione di Conformità.”

Dott. Edoardo Segù

“È importante perimetrare correttamente il bene e i costi (non tutto quello che è inteso come software/piattaforma matura credito) e verificare la rispondenza del software circa la normativa. Si ricorda che, anche il software, deve essere interconnesso e che seppur l’importo unitario è <300.000 euro, va dettagliato in autocertificazione come il bene rispetta i requisiti, a firma del legale rappresentante.”

IL FUTURO NON ASPETTA

Logica – It’s time to change